roberto cingolani

Il decreto entrerà in vigore soltanto 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per tutelare gli investimenti già in essere

Ieri, lunedì 14 febbraio, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto Prezzi, che definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per alcune tipologie di lavori edilizi agevolabili con i diversi bonus edilizi, a partire dal Superbonus 110%, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese nel caso di cessione del credito e sconto in fattura. Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A differenza delle bozze circolate precedentemente, i prezzi non sono onnicomprensivi, ovverno non includono anche i costi di fornitura, installazione, messa in opera, dell’Iva, delle prestazioni professionali e di qualsiasi altra opera complementare: molti operatori di settore avevano segnalato che questo sarebbe stato un problema serio per le imprese, perché avrebbe costretto a ridurre le spese che sarà possibile portare in detrazione, oltre all’incertezza su quali spese avrebbero dovuto essere incluse in questa “onnicomprensività.”

Il decreto entrerà in vigore soltanto 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per tutelare gli investimenti già in essere. I massimali di costo sono indicati nell’Allegato A, che sostituisce l’Allegato I del precedente Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. I prezzi sono stati elaborati tenendo conto dei costi forniti da Enea relativamente ai lavori effettuati nel 2021, e saranno rivisti annualmente per adeguarsi all’andamento dei prezzi reali.

LEGGI: Decreto prezzi, ecco i nuovi massimali fissati per gli impianti

“Con questo Decreto – commenta il ministro Cingolani - si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico.”

Per tutti i costi non previsti nel Decreto si continuerà a fare riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. “Per queste voci – si legge nel comunicato stampa pubblicato dal MiTE – al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Clicca qui per scaricare il pdf completo del decreto.

Pin It