Il Decreto Rilancio, varato mercoledì 13 maggio dal Consiglio dei ministri e atteso in queste ore in Gazzetta Ufficiale,  ha confermato l’estensione delle detrazioni fiscali per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sismabonus). 

La detrazione sarà del 110% per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Le disposizioni relative si trovano all’articolo 128 del decreto, che al comma 1, lettera b) e c) — come si può leggere dalla bozza, in attesa del testo ufficiale — prevede quanto segue:

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per accedere al Superbonus del 110% gli interventi devono assicurare, nel loro complesso e anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

 

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