La giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni per incentivare la sostituzione di impianti a biomassa con modelli più efficienti, a tutela della qualità dell’aria
La giunta regionale lombarda ha approvato lunedì 11 ottobre 2021 la delibera n° 5360 che contiene le nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa. Le norme entreranno in vigore il 1° agosto 2022, data d’inizio della stagione termica 2022-2023.
Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti in Lombardia, con potenza al focolare fino a 3 MW, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica nel settore civile e ridurre le emissioni. Tra gli impianti inclusi nella delibera ci sono anche quelli per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli di uso domestico, utilizzati anche per la cottura dei cibi, come termo-cucine e cucine economiche. Sono invece esclusi dal provvedimento gli impianti a biomassa legnosa
- con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW, a meno che, nella stessa unità immobiliare, siano presenti più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
- utilizzati per alimentare reti di teleriscaldamento e per processi produttivi di natura imprenditoriale;
- usati per manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste patronali.
I generatori installati prima del 18 settembre 2017 (data di approvazione dell’Accordo di Bacino Padano) potranno essere mantenuti in esercizio fino al 15 ottobre 2024. Fino alla stessa data possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
Inoltre, la nuova delibera prevede:
- l’obbligo di utilizzare solo pellet di qualità certificata A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2;
- l’obbligo di usare solo il cippato certificato secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
- la necessità anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT (il catasto degli impianti termici) la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla pulizia della canna fumaria; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biomassa accatastati (oggi sono poco più del 10% degli impianti stimati dall’Istat) e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l’evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l’impatto sulla qualità dell’aria;
- viene posto un termine definitivo per l’accatastamento di tutti gli impianti esistenti, precisando che la legge regionale 24/2006 prevede una sanzione in caso di mancato rispetto della relativa scadenza;
Si tratta di un provvedimento atteso da oltre un anno: dalla disciplina regionale in materia di impianti termici civili, approvata con la delibera n. 3502 del 5 agosto 2020, infatti, erano stati volutamente esclusi gli impianti alimentati da biomassa legnosa, che ad oggi sono ancora disciplinati dalla deliberazione precedente, n. 3965 del 31 luglio 2015. Nel frattempo, sono stati fatti alcuni passi avanti importanti nella normativa finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria, con la definizione dei valori limite e dei valori obiettivo dei diversi inquinanti, tra cui le polveri sottili. Per questo si è reso necessario aggiornare anche la disciplina degli impianti a biomassa legnosa, precisando gli adempimenti connessi alle fasi di installazione, esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione. Tutti i dettagli si trovano nei due allegati alla delibera regionale, intitolati rispettivamente Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa (PDF) e Linee guida per l’uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili (PDF).
Requisiti degli impianti termici a biomassa
Su tutto il territorio regionale è vietato installare generatori inferiori a 3 Stelle a partire dall’1/10/2018; generatori inferiori a 4 Stelle a partire dall’1/1/2020. I generatori a biomassa installati prima dell’1/1/2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti dovranno essere disattivati, a eccezione dei caminetti, degli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento, e degli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela dei beni culturali. A decorrere dal 15/10/2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai seguenti requisiti:
- nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle e avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 186/2017;
- nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle e avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3. Per l’installazione di nuovi impianti con potenze al focolare superiori a 35 kW, questi requisiti si applicano già a decorrere dal 15/10/2022.
Le emissioni in atmosfera dovranno essere certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato.
A decorrere dal 15/10/2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:
- per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3;
- per potenze al focolare superiori a 15 kW:
- certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
- classificazione 5 Stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm3 e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm3; il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
- alimentazione automatica;
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell’Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento;
- per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell’analisi del sistema edificio-impianto. Per le caldaie con potenza > 500 kW, nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.
Obbligo di rinnovabili: vale anche la biomassa (a certe condizioni)
La delibera della giunta regionale 7095/2017 vieta, nel caso in cui la normativa preveda l’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, di avvalersi di impianti alimentati da biomassa. Questa previsione viene giudicata penalizzante per i comuni montani, e pertanto, nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA), approvato con D.G.R. 449 del 2/08/2018, si consente di coprire la quota obbligatoria di cui sopra con caldaie a biomassa, certificate ai sensi del D.M. 186/2017, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- caldaie automatiche a pellet e cippato, classe 5 Stelle;
- caldaia a legna, classe 5 Stelle, con puffer ≥ 60 l/kW solo nel caso di autoproduttori della biomassa.
A integrazione della caldaia dovrà essere installato un impianto solare termico o una pompa di calore per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Sono ammessi anche i sistemi ibridi rinnovabili caldaia a biomassa-pompa di calore.
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