Progettisti e installatori devono garantire i più alti standard di sicurezza disponibili, ma l’impianto deve essere anche economicamente compatibile con l’attività del committente

Le superfici commerciali di grande estensione vengono indicate dal D.P.R. 151/2011 come attività soggette a disposizione di prevenzione incendi. Nello specifico, le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati sono indicate come attività a rischio incendi medio o elevato, e pertanto devono necessariamente seguire tutti i provvedimenti legislativi che la normativa italiana sulla prevenzione incendi impone. Le attività vengono poi ulteriormente suddivise in tre categorie a rischio crescente in base alla superficie: Attività 69.1.A da 400 mq a 600 mq; Attività 69.2.B da 600 mq a 1.500 mq; e Attività 69.3.C superiore a 1.500 mq.

L’importanza della valutazione di pericolosità rispetto a un potenziale incendio viene meglio sottolineata dal legislatore nel nuovo codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) e con la successiva emanazione della regola tecnica verticale V.8 del codice stesso (D.M. 23 novembre 2018) dedicata alle superfici commerciali. Tuttavia, viene reso evidente che la pericolosità è direttamente proporzionale alla superficie, e quindi alla complessità che di solito si incontra in attività commerciali di tali estensioni. Il codice prevede anche una classificazione delle attività che si basa sulla superficie lorda utile A, un nuovo che  comprende, oltre alle aree destinate alla vendita, anche le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale.

Il carico d’incendio

Nella progettazione antincendio è fondamentale anche il carico d’incendio definibile come la quantità di materiale combustibile e l'energia termica che questo può sprigionare in base alle sue proprietà fisiche, quantità espressa in MJ (Mega-Joule). Per esempio se si prova a immaginare una superficie di vendita nella quale si trovi un comparto dedicato alla ferramenta e, ad una certa distanza, uno dedicato alla vendita di solventi e prodotti chimici per il bagno, magari accostato all'area dedicata alla vendita di carta. Seguendo l’approccio prescrittivo del codice, si possono verificare due situazioni: la prima è che carico d'incendio specifico risulti sufficientemente basso su tutto il compartimento, e pertanto non risulti necessaria la realizzazione di un impianto sprinkler. La seconda è che invece il carico di incendio risulti così elevato da renderne necessaria la realizzazione su tutto il compartimento. 

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Impianti troppo complessi, quali svantaggi?

Sia il progettista che l'installatore dell'impianto hanno il dovere di perseguire la soluzione che garantisca il più alto standard di sicurezza disponibile secondo la regola dell'arte, ma hanno anche, al contempo, la responsabilità di realizzare una struttura o un presidio che risulti economicamente compatibile con l’attività che vi si svolge. Impianti eccessivamente complessi, infatti, possono alla lunga risultare impossibili da manutenere, rendendo il loro costo non compatibile con l'attività che dovrebbero tutelare.

Per fortuna il codice stesso prevede la possibilità di seguire un approccio alla progettazione mirato e più moderno, rispetto all’applicazione di criteri solo prescrittivi. La possibilità di perseguire soluzioni alternative, che prevedono l’uso della fire engineering e modellazioni numeriche o, più semplicemente, l’applicazione di strumenti normativi alternativi di comprovata validità aprono possibilità progettuali e realizzative quasi infinite. Tuttavia, deve essere chiaro a tutti i soggetti coinvolti, ovvero progettisti, installatori, rivenditori e committenti, che questo tipo di approccio prevede una presa in carico di responsabilità che prima veniva demandata al legislatore. Affinché queste metodologie progettuali possano poi tradursi in sistemi veramente efficaci deve esserci alla base un'assunzione responsabilità nella progettazione, e in seguito nella gestione ordinaria degli aspetti manutentivi e quindi della gestione nella sicurezza dell'opera realizzata.

di Massimiliano Picci

 Questo articolo è stato pubblicato originariamente sul numero 2/2022 marzo-aprile della rivista Installatore Professionale. Clicca qui per abbonarti.

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