ristrutturazione facciata

Tetto massimo a tre cessioni del credito, sanzioni più severe per gli asseveratori, vincolo dell’applicazione del contratto collettivo nazionale del settore edile

Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.47 del 25 febbraio 2022 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Riparte la cessione del credito

Il decreto abroga l’art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 (il cosiddetto Decreto Sostegni-ter) che di fatto aveva bloccato le cessioni multiple dei crediti, prevedendo che i bonus edilizi possano essere oggetto di ulteriori due cessioni oltre la prima, ma solo se queste vengono effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate. Nel decreto viene stabilito inoltre che i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Sanzioni più pesanti per gli asseveratori

Sono previste pesanti sanzioni per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata.

Il vincolo dei contratti collettivi

Un’altra importante novità è l’introduzione, con l’art. 4, del vincolo, per l’accesso ai benefici fiscali in ambito edilizio, dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore edile, siglato dalle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro i benefici connessi ai vari bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Clicca qui per leggere il testo completo del decreto.

 

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