Entro il 2 marzo — a 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 — avrebbe dovuto essere pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente per l’attuazione del cosiddetto “bonus idrico.” Di questo decreto, però, al momento non si è vista traccia. Complice forse la crisi di governo e il cambio di “ragione” sociale del Ministero, che è recentemente diventato Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), guidato dal fisico Roberto Cingolani.
Il mancato rispetto del termine “ordinatorio” (quindi non vincolante) non significa che il decreto non possa essere varato in futuro. È probabile però che il Bonus idrico rimanga inutilizzato ancora a lungo, specialmente se sarà incluso nella più ampia riforma fiscale allo studio del Governo Draghi, che prevede anche una revisione del sistema dei bonus introdotto dal precedente Governo.
Bonus idrico, le regole nella Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2021, ai commi 61-65, ha stabilito l’istituzione di un “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento di un Bonus idrico pari a 1000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus dovrebbe essere impiegato per le spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Al comma 64, la Legge specifica che il Bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente, e rimanda al già citato decreto del Ministero dell’Ambiente per le modalità attuative.
Insomma, non resta che aspettare!