Ieri, 24 marzo, con 312 voti favorevoli è stato approvato il testo del decreto alla Camera. Sanzioni, anche penali, per i tecnici abilitati in caso di attestazioni false
Dopo il sì del Senato, il testo del Dl Sostegni Ter è stato approvato in aula alla Camera con 312 voti favorevoli, 33 contrari e tre astenuti. Diventano operative le strette sui bonus edilizi, la cessione dei crediti fino a un massimo di tre volte ma solo alle bance, la proroga dei termini di comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata e sanzioni, anche penali, per chi assevera il falso.
Cessione dei crediti, fino a 3 volte ma solo alle banche
In particolare, per quanto riguarda la cessione del credito l’articolo 28 del provvedimento, come modificato in sede referente, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n.13 del 2022.
Il comma 1-bis interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da Covid-19. Nel caso in cui il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Inoltre viene chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
I crediti ceduti entro il 7 febbraio
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2). Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3). Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche per l’imposta sulle transazioni finanziarie. Il comma 3-ter pone analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.
Sanzioni previste per le frodi edilizie
Il comma 2, dell’articolo 28-bis, introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del Superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Il comma 2, lettera a), dell’articolo 28-bis, prevede delle nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento (Superbonus), in particolare:
- per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismici l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del Superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Maggiorazione di pena nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
La lettera b) prevede altresì che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi. Viene oppressa, quindi, la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro.