L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l’accesso al contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni non vanno considerati gli aiuti ricevuti nel corso del 2020
La circolare n. 5/E/2021 del 14 maggio dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, a pochi giorni dalla scadenza per fare domanda fissata al 28 maggio.
In particolare, non rientrano nel calcolo dei limiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto gli aiuti economici erogati nel corso del 2020, dalla prima tornata di ristori fino al bonus per gli affitti, per la sanificazione o per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Resta esclusa dalla determinazione della soglia per beneficiare degli nuovi aiuti economici anche l’indennità di maternità.
Diversamente, rientrano nel calcolo dell’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019 e 2020 i rimborsi spese (come quelli per viaggio, vitto e alloggio) addebitati in fattura al committente.
La circolare chiarisce inoltre che per quel che riguarda i titolari di partita Iva in regime forfettario, l’importo del contributo a fondo perduto riconosciuto non si considera ai fini della determinazione della soglia minima di 65.000 euro per la permanenza nel regime di tassazione sostitutiva del 15%.