Sulla Gazzetta ufficiale n. L 216/133 del 18 giugno 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 prevede che, per essere iscritte nel registro, le imprese stabilite nell'Unione devono fornire alla Commissione il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI). Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 devono fornire tale informazione solo relativamente al rappresentante esclusivo.
È possibile che il rappresentante esclusivo abbia il mandato di più imprese stabilite al di fuori dell'Unione. In tal caso il suo numero EORI non riconduce necessariamente a una sola impresa stabilita al di fuori dell'Unione.
Per applicare le restrizioni all'immissione in commercio e i divieti stabiliti dal regolamento (UE) n. 517/2014, le autorità doganali devono poter identificare mediante il numero EORI le imprese che immettono in commercio idrofluorocarburi a norma di tale regolamento. Questa possibilità le può agevolare, in particolare, nei controlli effettuati mediante strumenti digitali.
L'inserimento del numero EORI dell'impresa nel registro ne permette l'identificazione. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo devono pertanto essere obbligate a fornire il proprio numero EORI. Dovrebbero invece essere sgravate dell'obbligo, superfluo, di fornire il numero EORI del rappresentante esclusivo.
Per questo è stato modificato il regolamento del 2019, nel modo che segue:
L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 è così modificato:
(1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;»;
(2) è aggiunta la lettera g) seguente:
«g) il numero EORI dell'impresa, se del caso.».
Il nuovo Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
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