Tecnico caldaia

Al momento della prima accensione della caldaia, se quest’ultima dovesse scoppiare, la casa produttrice non è esente dalla responsabilità prevista dall’art. 2049 del Codice civile. Il principio è stato stabilito dalla Corte d’appello di Palermo con la recente sentenza 1635 del 25 novembre 2020. 

Nel caso trattato dalla corte, il tecnico della casa produttrice, disponendo l’accensione dell’impianto presso l’abitazione di un condomino, non ha controllato preventivamente se l’installazione fosse stata realizzata correttamente. In questo caso, il fabbricante della caldaia può essere ritenuto responsabile dell’evento in solido con il tecnico incaricato della prima accensione? Tra questo e l'azienda produttrice non esiste solitamente un rapporto di subordinazione, ma solo una collaborazione professionale. Ciononostante, il giudice dell’appello, contrariamente alla sentenza di primo grado, ha stabilito la responsabilità del fabbricante, configurata nell’ambito dell’articolo 2049 del Codice civile: ai fini della configurabilità della responsabilità da “padroni e committenti” è sufficiente infatti che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di “preposizione” con il responsabile. Non è necessario, quindi, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. 

In occasione della prima accensione, dunque, il fabbricante che si avvale dell’opera di terzi, anche se non si tratta di un proprio dipendente, si assume i rischi connaturati alla loro utilizzazione, rispondendo direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, sulla base di un nesso di “occasionalità necessaria”. 

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