Si parla molto, negli ultimi giorni, di sanificazione degli impianti, anche in virtù dell’emanazione di alcune ordinanze regionali, ad esempio Toscana ed Abruzzo, nelle quali si dispone la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”.

Tuttavia, come sottolinea CNA Installazione Impianti, nelle ordinanze in questione, così come in altri provvedimenti, si dà un’errata interpretazione del concetto di “sanificazione.” Quest’ultimo all'articolo 1 del D.M. n. 274/1997 viene così definito:

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

La “sanificazione”, quindi, riguarda un “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti”, e si applica pertanto agli ambienti e non agli impianti o a parte di essi. La possono svolgere imprese che devono necessariamente avere particolari requisiti di capacità economico-finanziaria e obbligatoriamente un Responsabile Tecnico che dovrà avere un rapporto d'immedesimazione con l'impresa ed essere in possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dall'art. 2 del D.M. 274/97.

La pulizia e l’igienizzazione di griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, cosi come tutte le operazioni che si compiono ad esempio sui “condotti d’aria”, sono invece attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico e che, se richiedono la rimozione di componenti e o parti dell’impianto, possono essere condotte solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.

Parlare di sanificazione degli impianti – sottolinea Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – è pertanto sbagliato e questa imprecisione legislativa sta mettendo in grande difficoltà gli installatori che vengono chiamati, e a volte costretti, a dichiarare la conformità o a certificare interventi che non sono di sanificazione, ma di pulizia e igienizzazione degli impianti e quindi di manutenzione, esponendoli al rischio di sanzioni. L’ambito di azione dell'installatore si limita al mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e funzionalità del sistema impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, tutte operazioni che restano di assoluta e totale competenza dell'installatore.

Va in questo senso l’ordinanza n. 37 del 22 aprile della Regione Campania che nell’allegato parla correttamente di “sanificazione degli ambienti”, salvo poi scivolare sulla frequenza (una volta al giorno) impossibile da rispettare, distinguendola dagli interventi da effettuare sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di cui, si specifica, va garantita la disinfezione, cosa diversa dalla sanificazione, e la sostituzione dei filtri. “Andrebbe ricordato al legislatore, di qualsiasi grado e tipo, quando si avventura nell’emanare provvedimenti che, al di là delle buone intenzioni, rischiano di esporre una intera categoria a sanzioni di carattere civile e penale”, conclude Battipaglia.

 

Pin It