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Ad alcuni servizi dei lavori edili si può applicare il regime di inversione contabile dell’Iva, ma occorre soddisfare precisi criteri oggettivi

Con la Legge 190/2014 (lettera a-ter, art. 17 comma 6, D.P.R. 633 /72) sono state introdotte e specificate le modalità di applicazione del meccanismo di inversione contabile per alcuni servizi dei lavori edili, diversi da quelli generici (previsti dalla lettera a) dello stesso comma) per i quali si applica il meccanismo già dal 2007. L’inversione contabile, detta anche reverse charge, è quel particolare meccanismo di applicazione dell’Iva, per cui il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.

Al fine di poter applicare quindi il reverse charge ad alcuni servizi dei lavori edili occorre soddisfare precisi criteri oggettivi: le attività ammesse innanzitutto devono rientrare all’interno di una tabella di codici ATECO, l’operazione deve essere qualificabile come prestazione di servizi e deve essere eseguita su edifici. In pratica le condizioni fanno sì che al regime di reverse charge possano essere assoggettate prestazioni quali pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, non quindi servizi in genere.

Nella fattura elettronica andrà utilizzato il codice natura operazione N 6.7 invece del codice N.6.3. Le attività che rientrano nel campo di applicazione sono rappresentate dalla divisione 43 della tabella ATECO, presente nella relazione tecnica della Legge 190/2014: si tratta quindi di lavori di costruzione specializzati, ovvero costruzione di parti di edifici, lavori di ingegneria civile e attività di preparazione a tale scopo. 

Sono comprese anche le attività di: finitura e completamento degli edifici; installazione di tutti i tipi di servizi (per esempio impianti idraulico-sanitari, riscaldamento e condizionamento dell’aria, antenne, sistemi di allarme, apparati elettrici, sistemi antincendio, ascensori, etc.); isolamento, rivestimento e installazione di impianti di illuminazione e segnaletica nel settore trasporti; riparazione e manutenzione per le citate casistiche; noleggio attrezzature per la costruzione con manovratore. Da notare che le prestazioni sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività, quindi non è rilevante che il soggetto passivo operi abitualmente nel settore edile. Attenzione: il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario.

Prestazioni miste ed esclusioni

Può accadere che un unico contratto abbia per oggetto sia prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’inversione contabile, sia prestazioni escluse. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2015 in questo caso occorre procedere scomponendo le varie operazioni. Questo rende necessario l’emissione di due fatture separate, una con le prestazioni da assoggettare al meccanismo speciale, l’altra ordinaria. 

Vi sono casi in cui però non è possibile procedere alla scomposizione e quindi all’applicazione del regime di reverse charge: per esempio in presenza di un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione, il restauro o ristrutturazione di un edificio. L’Agenzia in questo caso per motivi di semplificazione richiede che sia applicato il regime ordinario. Anche per le attività di demolizione, se sono previste all’interno di un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, l’inversione contabile non può essere applicata, perché strettamente funzionale a una attività rientrante nella divisione 41 (costruzione di edifici). 

Il criterio della funzionalità 

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione relative a impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale, anche se formano un tutt’uno con l’edificio. Ad esempio, quindi, l’installazione di impianti di refrigerazione a uso industriale è una prestazione da ricondurre al codice ATECO 33.20.09 (“Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”) non soggetta al meccanismo del reverse charge, mentre l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria nell’edificio è da ricondurre al codice ATECO 43.22.01, “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione”, e quindi è soggetta al meccanismo.

La Circolare 37/E/2015 ha precisato che si applica l’Iva ordinaria alle prestazioni di allacciamento e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua, mentre si può applicare il reverse charge all’installazione di un impianto di climatizzazione con motore esterno collegato all’interno dell’edificio, e di un impianto idraulico con tubazioni esterne. 

 

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