È pubblicata, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del 13 gennaio, la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2018 recante “LR 19/2012, art. 24 – Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. Approvazione”.
Con questo provvedimento la Giunta regionale ha deliberato di approvare l’atto “Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria” con le modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni presentate.
L’atto si applica su tutto il territorio regionale dal 1 gennaio 2021. L’art. 9 - Targatura impianto - entra in vigore dal 1 luglio 2021.
È dato mandato alla Direzione centrale ambiente energia e sviluppo sostenibile di provvedere alla pubblicazione sul portale regionale di apposite FAQ.
L’atto disciplina:
a) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l’efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 192/2005;
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici, di cui all’articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 192/2005.
L'atto garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, nonché con gli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 22 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
Il provvedimento integrale è consultabile sul sito Casa&Clima.