L’agenzia delle Entrate stabilisce l’aliquota Iva del 22% per la prestazione di lettura se il servizio è autonomo.
Novità per le società che operano nel settore energetico. Con la risposta n. 163 del 3 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate prevede una differenza di aliquota Iva se in presenza di un contratto autonomo e non di un “contratto di Servizio Energia”. Quest’ultimo rappresenta una complessa fattispecie finalizzata all’efficienza e al risparmio energetico, che preveda, tra le prestazioni, anche la lettura dei ripartitori di calore. Facendo un esempio: una società che su incarico dei condomini provvede all’installazione dei ripartitori di calore con la relativa lettura o esegue il servizio di sola lettura degli apparecchi installati da lei o da altre ditte, potrà applicare l’aliquota Iva del 10% sul corrispettivo relativo alla lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomìni. Diversamente, in presenza di un autonomo contratto, la prestazione di lettura dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
L’istante, in particolare, esegue i seguenti servizi:
- installazione dei ripartitori di calore e, contestualmente, il servizio di lettura degli stessi
- servizio di sola lettura di ripartitori da lei già installati
- servizio di lettura dei ripartitori, già installati precedentemente da altre ditte
Alla luce delle prestazioni svolte chiede quindi:
- se, in tutti e tre i casi il servizio di lettura sconta l’aliquota Iva agevolata al 10%, in considerazione del fatto che si tratta di una prestazione accessoria a quella di installazione dell’impianto
se, prescindendo dalla natura accessoria della prestazione di lettura rispetto all’installazione dei ripartitori, la prestazione di lettura compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al Dlgs n. 115/2008 o svolta contestualmente, seppur con separato contratto, a detto Servizio Energia, possa usufruire dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento (n. 122, Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972).
Prestazione accessoria
L’Agenzia ricorda i requisiti, chiariti in sede di prassi, che configurano la prestazione accessoria. In particolare, è necessario che l’operazione integri, completi o renda possibile quella principale, sia resa dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale (o da altri) ma per suo conto e a sue spese, sia resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.
Anche la Corte di giustizia (Causa C-76/99) ha precisato che una prestazione è “accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. In applicazione di tale principi, con la risoluzione n. 230/2002, l’Agenzia ha affermato che non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, poiché è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con quella principale.
Risposta dell’Agenzia ai due quesiti
Con riferimento al primo quesito, con il quale la società operante nel settore energetico chiede se il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni possa configurarsi come prestazione accessoria rispetto alla prestazione di installazione degli stessi ripartitori di calore (articolo 12 del decreto Iva), l’Agenzia ritiene che non sussiste la descritta accessorietà tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni e la prestazione di installazione degli apparecchi. Le due prestazioni, infatti, hanno un’autonoma e distinta funzione e, di conseguenza, il servizio di lettura di ripartitori di calore deve essere assoggettato all’aliquota Iva ordinaria pari al 22%.
Riguardo al secondo quesito, con cui l'istante chiede se, in ogni caso, alla prestazione di lettura sia applicabile l’aliquota Iva del 10%, l’Agenzia ricorda che il citato Dlgs n. 115/2008, emanato in attuazione della direttiva 2006/32/Ce, ha regolamentato il “contratto Servizio Energia”, disciplinando i requisiti soggettivi e oggettivi, le prestazioni, le responsabilità, i parametri che qualifichino tale istituto. Si tratta di una fattispecie complessa che, nel rispetto delle vigenti leggi sull’uso razionale dell’energia, sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente, è finalizzato a migliorare il processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, assicurando la realizzazione di qualsiasi intervento che riduca il consumo di energia da fonti non rinnovabili.
Con riferimento all’aliquota Iva applicabile, l’Agenzia ricorda che, il citato punto 122), della Tabella A, prevede l’aliquota del 10% sulle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.
A definire l’ambito applicativo della norma le risoluzioni n. 94/2007 e n. 28/2010 con cui viene chiarito che l’aliquota agevolata del 10% è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico e, inoltre, che l’aliquota agevolata è riservata alla sola energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
La disposizione normativa di cui al punto 122), in sostanza, subordina l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% al verificarsi delle seguenti condizioni:
- uso domestico dell’energia
- distribuzione dell’energia mediante un contratto Servizio Energia
- produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Ne consegue che, solo nel caso in cui il contratto Servizio Energia rispetti concretamente i presupposti sopra indicati, al relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva agevolata
Quindi, in risposta al secondo quesito posto dalla società istante, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo previsto per la lettura dei contatori possa scontare l’aliquota Iva ridotta, pari al 10% solo se la società ha stipulato un “contratto di Servizio Energia”, nei termini disciplinati dal Dlgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all’interno dei condomìni). Diversamente, nel caso in cui la prestazione non sia prevista da tale tipologia di contratto ma sia eseguita in forza di un autonomo contratto, la prestazione di lettura dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
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